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Art. 1
COSTITUZIONE
E’
costituita la CISL Funzione Pubblica – FPS Federazione Territoriale
di Caserta.
Art. 2 PRINCIPI
E SCOPI
La
Federazione Territoriale CISL Funzione Pubblica - FPS di Caserta
aderisce alla Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL
Funzione Pubblica - FPS) Federazione Nazionale, si richiama e si
ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce.
La Federazione
Territoriale CISL Funzione Pubblica - FPS di Caserta organizza tutti
i lavoratori ed operatori, pubblici e privati, operanti nelle
istituzioni e nei servizi afferenti le autonomie locali, la sanità,
i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Ministero ed
Enti Pubblici non economici.
In particolare
organizza:
- i lavoratori
dipendenti:
* dei Comuni,
delle associazioni tra Comuni, dei loro consorzi, degli enti
strumentali istituiti ai sensi della legge 142/’90 ( istituzioni,
aziende speciali, S.p.A.) e loro associazioni datoriali;
* delle
amministrazioni provinciali, dei loro consorzi, degli enti
strumentali istituiti ai sensi della legge 142/90 e loro
associazioni datoriali;
* delle comunità
montane;
* delle camere di
commercio, delle loro associazioni, unioni e aziende;
* dei consorzi di
sviluppo industriale;
* del servizio
sanitario nazionale e delle strutture accreditate dal medesimo;
*delle strutture
pubbliche e private che, comunque, svolgono attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
* delle agenzie
regionali per la protezione ambientale;
* degli istituti
ed enti di assistenza e beneficenza, pubblici e privati, delle
residenze sanitarie assistenziali, delle cooperative socio sanitario
assistenziali, compresi i soci lavoratori; delle aziende e
cooperative appaltatrici di servizi svolti nelle strutture di
riferimento della federazione e di servizi di pubblica utilità
compresi i soci lavoratori;
* degli studi
professionali sanitari e dalle farmacie;
* delle
Amministrazioni del comparto di cui all’art. 3 del CCNL quadro sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2
giugno 1998;
* del Ministero
degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e degli
Istituti Italiani di cultura all’estero ai sensi del DPR 5 gennaio
1967, n. 18 ed ai sensi della legge n. 401 del 1990;
*
dell’Amministrazione giudiziaria relativamente al personale UNEP;
* delle Agenzie
per l’impiego di cui alla legge n. 56 del 1987;
* delle Agenzie
fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 300/99 ed Agenzia del
Demanio;
* delle Agenzie
non fiscali del D.L. 300/99;
* dell’Agenzia per
i Segretari Comunali;
* della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
* degli Enti del
comparto di cui all’art. 4 del contratto collettivo quadro relativo
alla definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2
giugno 1998;
* delle Croce
Rossa Italiana di cui alla legge n. 739/1986;
* dell’istituto
per il Commercio con l’estero;
* dell’Istituto
Nazionale Assistenza Sociale (INAS);
*
della
Coni Servizi S.P.A.
* dell’autorità di
bacino;
* degli Enti
privatizzati di cui al D.Lgs n. 509/94 e successivi interventi
legislativi;
* i segretari
comunali e provinciali;
* delle pubbliche
amministrazioni ricomprese nell’ art. 1, comma 2, del D.L.vo n°
165/2001, ancorché soggette a processi di riordino, riforma e
privatizzazione;
Art. 3
POTERI e FUNZIONI
La
costituzione della CISL Funzione Pubblica – FPS Federazione
Territoriale di Caserta ha l’obiettivo di rendere i lavoratori
protagonisti del decentramento istituzionale, della riforma della
pubblica amministrazione e dello stato sociale, del miglioramento ed
ampliamento dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo
della contrattazione e delle nuove relazioni partecipative,
valorizzando le professionalità, qualificando le condizioni di
lavoro, ricomponendo ed armonizzando contrattualmente la tutela
degli interessi degli stessi lavoratori.
I valori a cui si
ispira l’azione della Federazione, sono il primato della persona
umana, in funzione del quale devono essere ordinati lo Stato e la
società, la pace, la giustizia e la solidarietà, come vincolo di
tutte le scelte, la democrazia nell’ordine politico, economico e
sociale, per la piena partecipazione e responsabilità di ogni
cittadino per la realizzazione del bene comune nel rispetto dei
diritti e dei doveri.
Coerentemente, la
Federazione espressione organizzata del pluralismo sociale, ha,
inoltre, l’obiettivo di realizzare un modello associativo che si
fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa,
sull’autonomia dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro
pubblici e privati e privilegia l’azione contrattuale e
partecipativa.
La Federazione si
impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche
delle classi lavoratrici e l’elevazione morale, culturale e sociale
delle stesse ed a promuovere una politica di pari opportunità tra
uomini e donne nel lavoro e nella società.
Basa la propria
azione organizzativa sul deciso rafforzamento della CISL sul posto
di lavoro, caratterizzando la struttura di quel livello a parametri
di professionalità e di efficacia tali da garantire una immagine
della CISL visibile per tutti i lavoratori.
Sulla base di
questi valori, la Federazione persegue l’unità di tutti i
lavoratori.
Art. 4
COMPITI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE
La
CISL Funzione Pubblica – FPS – Federazione Territoriale di Caserta,
nel quadro degli indirizzi della Federazione Nazionale, ha il
compito di:
a) stipulare
contratti, accordi, regolamenti, protocolli, livello di competenza
provinciale, promovendo ed assumendo ogni iniziativa finalizzata
alla loro corretta attuazione;
b) stipulare
contratti, accordi, regolamenti, protocolli per le Aziende ed Enti
con strutture e competenze di riferimento;
c) promuovere e
coordinare la costituzione e lo sviluppo degli organismi di base in
ogni ambiente di lavoro;
d) rappresentare i
lavoratori associati presso le strutture confederali del
corrispondente livello;
e) rappresentare
in relazione al proprio livello di competenza territoriale, i
lavoratori associati per quanto non di competenza della
Confederazione dinnanzi ai pubblici poteri, alle diverse
istituzioni, ai datori di lavoro, alle istituzioni ed organizzazioni
internazionali;
f) attuare
iniziative intese a promuovere e gestire in modo efficace la
politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale,
l’informazione, i servizi agli iscritti, proselitismo;
g) vigilare
sull’efficienza degli Organi direttivi delle proprie strutture e sul
regolare andamento delle loro attività, realizzando i necessari
interventi, in caso di violazioni statutarie, di inadempienze
amministrative, di incapacità manifesta, di politiche o
comportamenti difformi dagli indirizzi della CISL e degli Organi
Nazionali della Federazione;
h) promuovere e
produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di
pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ed altri strumenti, al
fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle
iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in
compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
i) organizzare le
riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie alla realizzazione
delle politiche di settore relativi al livello di propria
competenza;
l) realizzare la
politica delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di
garantire una piena partecipazione alla vita democratica
dell’organizzazione. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso
una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
m) curare i
rapporti con i lavoratori e provvedere alla loro iscrizione alla
CISL, ed alla riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega;
n) indicare e/o
designare le rappresentanze negli Organi o Comitati di qualsiasi
tipo interni ed esterni all’organizzazione rientranti nella propria
competenza;
o) esercitare
tutte quelle funzioni che siano demandate alla Federazione
Territoriale in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni
della CISL;
p) stipulare patti
associativi con strutture rientranti nelle competenze della
Federazione Territoriale.
Art. 5 DIRITTI E
DOVERI DEGLI ISCRITTI
L’iscrizione
alla CISL Funzione Pubblica - FPS deve costituire l’espressione di
una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa
condivida principi e finalità.
Possono
iscriversi alla CISL Funzione Pubblica di Caserta tutti i
lavoratori, operanti nei settori di cui all’art.2, indipendentemente
dalle opinioni politiche e credo religioso.
Gli iscritti alla
CISL Funzione Pubblica - FPS hanno diritto a partecipare alla
elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri
rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle
successive istanze congressuali.
Essi hanno,
inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera
d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti
contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non
iscritti, dei servizi dell’organizzazione.
Gli iscritti hanno
diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle
decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica
nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal
presente Statuto e in termini democratici e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha
il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente
statuto, ad operare nell’attività sindacale in coerenza con le
decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare
all’attività sindacale.
Ogni iscritto ha
l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sindacato con le
modalità e nell’ammontare definiti dal Consiglio Generale Nazionale.
La quota o
contributo associativo è intrasmissibile e la stessa non è
rivalutabile.
Art.6
ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA’
Al fine di
favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretario
Generale e componenti della Segreteria, come importante fattore di
democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile
ricoprire la carica medesima è di tre mandati (12 anni).
Il raggiungimento
del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica e
componenti della Segreteria Territoriale a qualsiasi livello, dei
coordinatori e componenti delle SAS.
I componenti
della segreteria possono mantenere la carica sino al compimento del
65° anno di età. A condizione che non siano titolari di pensione e
indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito
di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati
dall’interessato.
I dirigenti
eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono
automaticamente decaduti dalle relative cariche.
Art. 7
INCOMPATIBILITA’
Per
affermare l ‘assoluta autonomia della CISL Funzione Pubblica – FPS
Federazione Territoriale di Caserta, nei confronti dei
partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle
associazioni che svolgono attività interferenti, e che si pongano in
conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Funzione
Pubblica - FPS, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a
tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive,
di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di Enti Cisl (in
quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le
seguenti incompatibilità:
a) incarichi di
Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e
consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e
simili comunque denominati;
b) candidature
alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali,
associazioni di comuni e consorzio intercomunale,comunali. Per i
livelli sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche
sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto
confederale;
c)
incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali,
associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali,
circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti,
movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività
interferenti con quella sindacale;
Il Comitato
Esecutivo della Federazione Territoriale, sentita la Segreteria
della Federazione Territoriale, è competente a concedere ai
dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare
incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Le
incompatibilità previste nel presente articolo sono applicabili
anche agli operatori che rappresentano l’Organizzazione nello
svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi ove si
verifichino le situazioni di cui al comma 1 – lettera a, b, e ci del
presente articolo gli operatori della Federazione Territoriale
vengono collocati in aspettativa non retribuita.
Art. 8
ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI
I
soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti,
possono accedere alle cariche direttive della Federazione
Territoriale di Caserta, alla sola condizione di avere una anzianità
di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.
La Federazione
Territoriale di Caserta potrà stabilire, nel rispettivo Regolamento,
limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto
previsto nel precedente comma per l’accesso dei soci alle cariche
direttive delle rispettive strutture.
Fermo restando
quanto previsto dallo statuto confederale, agli incarichi esecutivi,
ed in particolare, agli incarichi di Segreteria a qualsiasi livello,
potranno accedere esclusivamente i soci appartenenti alle categorie
di lavoratori organizzati dalla CISL Funzione Pubblica -FPS.
Qualora un membro
di diritto del Consiglio Generale Territoriale venga eletto
componente della Segreteria Territoriale, resterà membro del
Consiglio Generale Territoriale.
I membri di
diritto di cui al precedente comma vengono sostituiti dall’Organo
che a suo tempo li ha espressi, fermo restando il principio della
rappresentatività tra le diverse aree contrattuali definito dal
presente Statuto.
Il Consiglio
Generale Territoriale, nel designare o nel proporre, in base alle
loro competenze, i rappresentanti della Federazione Territoriale in
Amministrazioni od organismi ove è prevista per legge o per Statuto
la rappresentanza sindacale terranno presente l’esigenza di
assicurare:
a) la massima
funzionalità degli Organismi sindacali;
b) il più alto
grado di rappresentatività e competenza;
c) la piena
autonomia del Sindacato.
Il Consiglio
Generale Territoriale ha la facoltà di cooptare al proprio interno,
con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi
componenti nel limite massimo del 10% dei componenti gli organismi
stessi.
Nel caso in cui
le decadenze degli organismi espressi dai congressi ne
determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad
1/3 del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al
20%.
L’attuazione dei
precedenti commi deve garantire il principio della rappresentatività
tra le diverse aree contrattuali fondative definito dal presente
Statuto.
Art. 9 MISURE
CAUTELATIVE
Per
misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad
iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura
e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo
indeterminato.
Competente a
decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura
d’urgenza, su istruttoria della Segreteria della Federazione
Regionale sentita la Federazione Territoriale dove è avvenuta
l’iscrizione , è la Segreteria Nazionale.
La sospensione
cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal
competente Collegio dei probiviri entro 30giorni, pena la nullità.
La revoca della
sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria
che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata.
Qualora si
rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la
normale procedura prevista dal presente Statuto.
Art. 10
DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
Quando
la segreteria nell’ambito della specifica competenza territoriale,
viene a conoscenza di violazioni statutarie, ha l’obbligo di
intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale
intervento sia inefficace, ha l’obbligo di denunciare tali
comportamenti al Collegio dei Probiviri.
L’omissione di
intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso
ai Probiviri competenti.
Art.11
GLI ORGANI
Sono
organi della Federazione Territoriale di Caserta:
1) il Congresso;
2) il Consiglio
Generale;
3) il Comitato
Esecutivo;
4) la Segreteria;
5) il Collegio dei
Sindaci.
Art. 12 IL
CONGRESSO TERRITORIALE
Il
congresso territoriale è l’organo massimo deliberante della
Federazione.
Esso si riunisce
in via ordinaria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce
prima istanza congressuale, ogni quattro anni salvo le convocazioni
straordinarie.
La convocazione
straordinaria del Congresso può essere richiesta:
a) dal Consiglio
generale territoriale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
b) da 1/3 del
soci.
Le richieste di
convocazione straordinaria debbono essere motivate.
Il Congresso
straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla
data di presentazione della richiesta.
Il Congresso
Territoriale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle SAS
di posti di lavoro.
Partecipano,
inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i
componenti uscenti.
Il Regolamento di
attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza
femminile nelle liste dei delegati.
L’ordine del
giorno del Congresso territoriale è fissato dal Consiglio Generale
Territoriale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere
noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.
Il Congresso Territoriale fissa l’indirizzo generale della
Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione
programmatica della Segreteria.
Elegge a
scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale
Territoriale, del Collegio dei Sindaci, dei delegati al Congresso
della Federazione Regionale, dei delegati al Congresso U.S.T.
Le decisioni del
Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto
favorevole della metà più uno dei votanti) ad eccezione di quelle
per le quali si prevede una maggioranza qualificata.
Art.13
IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE
Il
Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da
componenti di diritto e da componenti designati.
Il Regolamento di
attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei
componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede
congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti
di diritto e designati, nonché i criteri tesi a salvaguardare la
rappresentanza delle diverse aree contrattuali, professionali e di
genere, nel rispetto della norma di garanzia di cui all’art. 25 del
presente Statuto.
La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al
50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.
Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni
previste dall’art. 8 del presente Statuto non vengono considerati
per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.
Il Consiglio
Generale è l’organo deliberante della Federazione Territoriale tra
un Congresso e l’altro; la sua composizione numerica è stabilita dal
Regolamento di attuazione del presente Statuto. Esso si riunisce
almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire, nel quadro
delle strategie Federazione Nazionale gli indirizzi di massima
dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle
deliberazioni del Congresso.
Esprime le linee
generali relative agli obiettivi politici del bilancio.
Designa, su
proposta della Segreteria Territoriale, la rappresentanza della CISL
Funzione Pubblica - FPS negli organi confederali del corrispondente
livello, per la quota di sua spettanza.
Elegge al suo
interno: prima la Segreteria Territoriale, poi il Comitato Esecutivo
Territoriale.
Ad esso spetta,
inoltre, il compito di convocare il Congresso Territoriale in
sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in eventuale
sessione straordinaria.
Esamina ed
approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria
Territoriale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica
delle risorse della Federazione Territoriale.
Emana il
Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione
Territoriale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi
componenti.
Le decisioni del
Consiglio generale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a
maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio
Generale Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo
Territoriale su proposta della Segreteria Territoriale e
straordinariamente e richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su
deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo
Territoriale.
In via
eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale
Territoriale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.
Il Consiglio
Generale Territoriale, prima di procedere alle votazioni per
l’elezione della Segreteria Territoriale, delibera, sulla base di
esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con
riferimento al numero dei componenti della Segreteria Territoriale.
Art.
14 IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE
Il
Comitato Esecutivo Territoriale è l’organo competente per
l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale
Territoriale.
La composizione
del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.
Il
Comitato Esecutivo:
a) approva il
conto consuntivo e preventivo annuale della federazione territoriale
e, relativamente a quest’ultimo, le variazioni di bilancio che si
rendessero necessarie in corso di esercizio;
b) convoca con
deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale,
fissandone l’ordine del giorno;
c) procede alle
nomine e alle designazioni di competenza della Federazione
Territoriale in organismi sindacali o di nomina sindacale, e,
relativamente alla rappresentanza della Federazione Territoriale
negli organismi confederali del corrispondente livello;
d) regolamenta
altresì le normative economiche dei dirigenti in aspettativa e in
distacco da attuare in categoria;
e) approva,
almeno semestralmente, una relazione della Segreteria Territoriale
circa la partecipazione economica e/o amministrativa della
Federazione agli enti competenti;
f) decide, con la
maggioranza dei 2/3 dei presenti, sui provvedimenti di gestione
straordinaria proposti dalla Segreteria Territoriale;
g) assume
decisioni, in via d’urgenza e salvo ratifica su materie di
competenza del Consiglio Generale Territoriale;
h) decide sui
conflitti fra le strutture della Federazione Territoriale;
i) autorizza i
dirigenti sindacali ad assumere o a conservare incarichi non
derivanti da designazione sindacale;
l) provvede in
attuazione di quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello
Statuto Confederale, a richiedere il giudizio di incompatibilità con
Associazioni che svolgono attività interferenti con quella
sindacale;
m) ogni altro
compito ad esso affidato dal Consiglio Generale.
Il Comitato
Esecutivo è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta
di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo è
presieduto dal Segretario Generale Territoriale.
Le decisioni del
Comitato Esecutivo, salvo quelle che il presente Statuto prevede a
maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
Il Comitato
Esecutivo Territoriale per quanto attiene alle problematiche della
condizione della donna si avvale del contributo di studio,
elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.
Spetta al
Comitato Esecutivo Territoriale stabilire i criteri di composizione
e le modalità operative dello stesso coordinamento.
Art. 15 IL
COLLEGIO DEI SINDACI
Il
Collegio dei Sindaci di ogni livello provvede al controllo
amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli
del presente Statuto e relativo regolamento.
L’attività del
Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia
e indipendenza.
A tal fine il
Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le
incompatibilità.
Esso partecipa
alle sedute del Consiglio Generale Territoriale del rispettivo
livello con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce
periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato
Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione Territoriale;
risponde della sua azione dinanzi al Congresso Territoriale.
Il Collegio dei
Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due
supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel
corso del mandato congressuale.
Nelle votazioni
si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti
componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che
hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati
che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno
parte del Collegio quali componenti supplenti.
Qualora venga a
mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi,
subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e
il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non
eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Qualora non
sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Territoriale
provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più
candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio
generale Territoriale, nella prima riunione dopo il Congresso
Territoriale, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti
effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica
competenza professionale.
Qualora la
vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio
generale Territoriale ha facoltà di nominarne uno ex novo,
scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione
che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza
professionale.
I sindaci non
possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate.
E’ inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con
quella di Sindaco di un altro organismo della CISL.
Art. 16 LA
SEGRETERIA TERRITORIALE
La
Segreteria della Federazione Territoriale è composta:
a) dal Segretario
generale;
b) dai Segretari;
eletti dal
Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate
votazioni.
La Segreteria
Territoriale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e
delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare
il normale funzionamento della Federazione stessa, a tutti i
livelli, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.
Risponde
collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della
gestione del patrimonio finanziario della Federazione Territoriale.
La
Segreteria Territoriale:
a) predispone per
il Congresso la relazione programmatica da sottoporre al Comitato
Esecutivo secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;
b) interviene a
comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture della
Federazione Territoriale;
c) predispone i
bilanci preventivi , i conti consuntivi, le proposte di regolamento,
gli schemi di relazione;
d) decide sulle
assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione
Territoriale;
e) formula le
proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo in ordine alla nomina e
designazione delle rappresentanze sindacali negli Organi o Comitati
di qualsiasi tipo che cadono sotto la competenza della Federazione
Territoriale;
f) nomina
formalmente, in esito ai percorsi democratici definiti dal
Regolamento, i coordinatori responsabili territoriale ed i
componenti dei coordinamenti territoriale di ministero, ente
pubblico non economico, specificità professionali ed assetti
istituzionali omogenei;
g) predispone
l’istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinarie;
h) convoca il
Comitato Esecutivo Territoriale;
i) interviene a
comporre ogni conflitto insorgente tra le proprie strutture ed
articolazioni.
Il Segretario
Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della Federazione
Territoriale.
Il Segretario
Generale Territoriale affida ai singoli membri di segreteria i
diversi settori di attività ed i relativi incarichi.
Gli atti aventi
natura economica e finanziaria, a tutti i livelli, sono soggetti
alla firma congiunta del Segretario Generale Territoriale e del
Segretario con delega all’Amministrazione.
Art. 17
LE STRUTTURE DI BASE - SAS Strutture Aziendali Sindacali
Le
strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze Sindacali
Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul posto di lavoro
delle Federazioni Territoriali.
Le rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) sono assimilate a tutti gli effetti alle
SAS.
Sono Organi delle
SAS-RSA:
a)
il
Congresso;
b)
l’assemblea degli iscritti;
c)
il
Direttivo Aziendale;
d)
la
Segreteria Aziendale.
Competenze,
composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di
attuazione del presente Statuto.
I coordinamenti
delle SAS del posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle
specificità professionali ed istituzionali, costituiscono le
articolazioni funzionali della Federazione ai vari livelli.
Competenza, composizione e funzionamento sono stabiliti dal
Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Art. 18
RAPPRESENTANZA SINDACALE
La
rappresentanza legale della Federazione Territoriale spetta al
Segretario Generale Territoriale.
Le Federazioni
Territoriali e le persone che la rappresentano sono responsabili per
le obbligazioni da esse assunte direttamente verso chiunque, e non
potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della
dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevata
dalla stessa.
Art. 19 PATRIMONIO
E BILANCIO
Il
patrimonio della Federazione Territoriale è costituito dai
contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad
essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano
dislocati.
E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Inoltre, vi è
l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo i principi stabiliti con
apposito Regolamento dalla Federazione Nazionale entro il 10 marzo
di ogni anno.
La Federazione
Territoriale risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità giudiziaria
unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale
congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al
Segretario che presiede al settore relativo all’amministrazione.
Eventuali
controlli di natura amministrativa o interventi di natura
finanziaria disposti dalla Federazione nei confronti delle
Federazioni sindacali Regionali e Territoriali, o dei loro
associati, costituiscono normale attività propria della Federazione
senza assunzione di corresponsabilità.
Art.
20 CONTRIBUZIONE
L’adesione alla
Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura
percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base
di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali,
la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti
gli aderenti all’organizzazione e, completata con l’emblema di
categoria, è l’unico documento di adesione del lavoratore alla CISL
Funzione Pubblica - FPS.
Il contributo è
raccolto, a mezzo della delega, dalla Federazione Territoriale, il
riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale Confederale, che
fissa le norme per il tesseramento e la contribuzione.
Art. 21 APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo
Statuto della Federazione si attua attraverso il Regolamento di
attuazione, che ne stabilisce le procedure ed i criteri applicativi.
Le norme
contrastanti sono nulle.
La competenza a
dichiarare la nullità è del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le norme del
presente Statuto non possono contrastare con quelle, dello Statuto
della Federazione Nazionale e del Regolamento di attuazione dello
stesso.
Il Regolamento di
attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può
successivamente essere modificato dal Consiglio Generale
Territoriale.
Il Consiglio
Generale Territoriale deve essere regolarmente convocato con uno
specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15
giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del
regolamento.
Sia la
deliberazione relativa alla prima emanazione del Regolamento che
quelle relative alle eventuali successive modificazioni sono assunte
a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritti al voto.
I Consigli
Generali Regionali e Territoriali dovranno integrare ed adeguare i
propri Statuti agli articoli dello Statuto della Federazione
Nazionale che espressamente lo prevedono.
Gli Statuti delle
Federazioni Regionali e Territoriali dovranno essere inviati alla
Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali
indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo
Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione
Nazionale.
Per quanto non
previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione,
valgono per analogia le norme dello Statuto Confederale ed il
Regolamento Confederale.
Art. 22
MODIFICHE DELLO STATUTO
Le
modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione
del Congresso Territoriale dal Congresso stesso, su richiesta
scritta della metà più uno dei delegati, e dal Consiglio Generale
Territoriale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso
Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza
dei 2/3 dei votanti.
Non è ammessa
altra procedura di modifica.
Art. 23
PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento
della Federazione Territoriale può essere pronunciato solo dal
Congresso a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.
In caso di
scioglimento, il Congresso Territoriale delibera la destinazione e
l’impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere
devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 RINVIO
Per
quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di
attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento
della Federazione Nazionale e della Confederazione, per quanto
applicabili e compatibili.
Art.
25 NORME TRANSITORIE
Nella
definizione complessiva del Consiglio Generale Territoriale,
ciascuna delle aggregazioni confluenti (ex FIST ed ex FPI) nella
CISL Funzione Pubblica – FPS non potrà disporre, da sola, dei 2/3
dei componenti.
E’ ammessa deroga
a tale norma se nel territorio una delle due provenienze non
raggiungesse numero 100 iscritti, garantendo, comunque, la
rappresentatività delle citate categorie.
All’interno di
ciascuna aggregazione è garantita la rappresentatività delle singole
categorie (Enti Locali, Enti Pubblici non Economici e Stato).
Le
incompatibilità previste dal 3 comma, art. 7, non si applicano ai
componenti della Segreteria Territoriale che risultano eletti alla
data di celebrazione del terzo Congresso Territoriale della CISL
Funzione Pubblica – FPS.
L’adozione e
l’approvazione del presente Statuto, avviene, per inderogabili
obblighi legislativi, con atto deliberativo del Consiglio Generale
Territoriale.
Il
perfezionamento ed il completamento della procedura avverrà con il
prossimo Congresso della Federazione Territoriale, secondo le
procedure previste dal presente Statuto. |